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Statuto del Bacino Padova 4

CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI BACINO DI PADOVA 4

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE

1. Ai sensi dell’art. 11 delle norme generali del Piano Regionale di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, approvato con provvedimento del Consiglio regionale del 28 ottobre 1988 n. 785, è costituito, ai sensi dell’art. 25 della Legge 08.06.1990 n. 142, quale Ente responsabile di Bacino, il Consorzio obbligatorio tra i Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Brugine, Candiana, Carrara San Giorgio, Carrara San Stefano, Cartura, Codevigo, Conselve, Correzzola, Legnaro, Maserà di Padova, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo, Sant’Angelo di Piove di Sacco, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana.

2. L’Ente responsabile di bacino viene denominato "Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Bacino di Padova Quattro", indicato successivamente con la parola "Consorzio" e stabilisce la propria sede in Piove di Sacco.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio, che assume la qualifica di Ente responsabile di bacino ai sensi dell’art. 17 della normativa generale di cui all’elaborato "A" del Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, indicato successivamente con la sigla P.R.S.U, e titolare esclusivo delle approvazioni e autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, così come disposto dall’art. 12, comma 2, della normativa generale di cui all’elaborato "A" del P.R.S.U.

2. Il Consorzio ha inoltre gli scopi di seguito indicati che realizza direttamente o mediante concessioni, sulla base di apposito disciplinare, ad Enti o imprese pubbliche o private, oppure mediante stipula di contratti d’appalto:

    1. progettazione, realizzazione e gestione degli impianti;
    2. promozione ed organizzazione di iniziative per la raccolta differenziata a vari livelli, così come specificato nell’elaborato "E" del P.R.S.U.; in particolare, elaborazione del programma in attuazione dell’art. 9 quater, comma 1 della legge 9 novembre 1988, n. 475;
    3. coordinamento della raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ivi compreso il trasporto dai punti di accumulo all’impianto di trattamento;
    4. cura della raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati di produzione nei vari Comuni;
    5. formulazione delle proposte di aggiornamento del Piano, nell’ambito di competenza;
    6. effettuazione e promozione di studi di fattibilità di scariche, di impianti di stoccaggio e/o di impianti a tecnologia complessa riguardanti i rifiuti solidi urbani, nonché formulazione di proposte per l’individuazione di ulteriori siti necessari, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 14, primo comma, lett g), della legge 142/90;
    7. espletamento di altri servizi pubblici connessi alla gestione del territorio nelle forme che riterrà più opportune o convenienti nell’interesse dei singoli Enti, mediante apposita convenzione, che ne determini le modalità ed i relativi costi, su richiesta espressa anche di uno solo dei Comuni aderenti al Consorzio.

3. Il Consorzio potrà estendere la propria attività anche al servizio di raccolta dei rifiuti, eventualmente per una limitata superficie del territorio consorziale, attribuendo le relative spese ai Comuni che usufruiranno del servizio stesso.

4. Il Consorzio potrà inoltre effettuare, nell’ambito del territorio dei Comuni consorziati, attività di smaltimento di rifiuti anche diversi da quelli urbani. In tal caso il costo per lo smaltimento, nelle sue diverse fasi, sarà a carico dei produttori di rifiuti. Il Consorzio dovrà informare preventivamente i Comuni delle iniziative in programma.

ART. 3 – DURATA DEL CONSORZIO

1.La durata del Consorzio è fissato in anni trenta a decorrere dalla data di costituzione dello stesso.

2.Eventuali variazioni alla composizione del Consorzio devono essere deliberate dall’assemblea in conformità al provvedimento della Giunta Regionale, con il quale viene modificato il perimetro del relativo bacino di utenza.

ART. 4 – ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio:

- l’Assemblea;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Direttore.

2. Il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente durano in carica quattro anni. Gli organi, ancorché decaduti, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all’esecutività della deliberazione di nomina dei successori e comunque non oltre giorni quarantacinque dalla data di decadenza. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti urgenti e indifferibili, con l’indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

ART. 5 – ASSEMBLEA CONSORZIALE. COMPOSIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE

1. L’assemblea del Consorzio è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati o loro delegati, da scegliersi tra i consiglieri comunali.

2. Ai fini di quanto previsto dall’art. 25, quarto comma, della Legge 08/06/90 n. 142, la rappresentatività in seno all’assemblea è stabilita secondo quote percentuali determinate in base alla popolazione residente in ciascun Ente consorziato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente: a ciascun Ente viene attribuita una quota ogni mille abitanti. In caso di frazione di quote, il numero degli abitanti viene arrotondato per difetto se inferiore a 500; per eccesso se uguale o superiore a 500.

ART. 6 – ASSEMBLEA CONSORZIALE - COMPETENZE

1. L’Assemblea è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Sono di competenza dell’assemblea:

    1. la determinazione delle finalità e degli indirizzi dell’attività del Consorzio;
    2. l’approvazione del Piano programma, del Bilancio pluriennale, del Bilancio preventivo economico annuale e del Conto consuntivo;
    3. l’approvazione dei regolamenti interni amministrativi e tecnici;
    4. la verifica dei risultati di gestione;
    5. l’elezione del Consiglio di Amministrazione;
    6. l’elezione del Collegio dei revisori dei conti;
    7. le modificazioni del presente statuto;
    8. le proposte per l’adozione delle varianti parziali, secondo quanto previsto dall’art. 5 della normativa generale di cui all’elaborato "A" del P.R.S.U.;
    9. la determinazione delle quote e la loro revisione periodica, ai sensi degli art. 5 e 23, secondo e terzo comma, del presente statuto;
    1. la partecipazione a società ed altre forme associative previste dall’ordinamento;
    2. la determinazione delle indennità di carica e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e ai revisori dei conti;
    3. la presa d’atto delle dimissioni dei componenti il consiglio di amministrazione;
    4. la decisione in merito all’espletamento di ulteriori servizi ai sensi della lettera g) del precedente art. 2;
    5. la determinazione dell’ordinamento e dell’organizzazione degli uffici e dei servizi;
    6. la disciplina dello stato giuridico del personale e della struttura organica;
    7. la determinazione dell’ammontare del contributo annuale di gestione a carico dei Comuni e le tariffe dei servizi resi nell’ambito dell’attività consortile.

ART. 7 – CONVOCAZIONI E RIUNIONI

1. L’Assemblea può essere riunita in qualsiasi tempo per determinazione del suo Presidente, per deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, o, entro 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta, con l’indicazione dell’ordine del giorno, da almeno 1/5 dei componenti l’assemblea.

2. Ai fini della nomina del Consiglio d’Amministrazione la prima assemblea è convocata e presieduta dal rappresentante dell’ente che ha il maggiore numero di quote, ed è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei componenti l’assemblea rappresentanti almeno i due terzi delle quote di partecipazione e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/2 dei componenti rappresentanti almeno 1/2 delle quote di partecipazione. In caso di parità di quote, la convocazione e la presidenza della prima assemblea spetta al Sindaco del Comune che ha il maggior numero di abitanti rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente.

3. Nelle altre convocazioni, l’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di componenti non inferiore a 1/2, rappresentanti la metà delle quote di partecipazione, e, in seconda convocazione, con un numero di componenti non inferiore a 1/3, rappresentanti almeno un terzo delle quote stesse.

4.La seconda convocazione deve essere fissata in un giorno successivo a quello stabilito per la prima.

5.La prima Assemblea deve avvenire entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del rappresentante dell’ente competente alla convocazione, degli atti deliberativi di tutti gli Enti facenti parte del Consorzio.

6.La convocazione dell’Assemblea è fatta mediante avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare e con l’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e recapitati ai singoli membri, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo dei messi comunali, almeno 5 giorni prima della data della riunione, salvo i casi d’urgenza in cui basterà che l’avviso sia fatto pervenire almeno 48 ore prima.

7.In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica almeno 24 ore prima.

8.Gli atti relativi alle deliberazioni da adottare devono, comunque, essere messi a disposizione almeno 24 ore prima.

ART. 8 – MODALITÀ DI VOTAZIONE

1. L’assemblea delibera a maggioranza dei votanti che corrisponda, altresì, alla maggioranza delle quote spettanti agli stessi.

2. Ogni deliberazione viene adottata, normalmente, con il sistema dell’alzata di mano, compresa la nomina del Presidente e del Consiglio d’Amministrazione.

3. Su questioni concernenti persone o quando sia richiesto da almeno 1/3 dei presenti, le votazioni avvengono a scrutinio segreto. I risultati delle votazioni vengono accertati e proclamati dal Presidente con l’assistenza di tre scrutatori e del Segretario dell’assemblea.

4.Nelle votazioni palesi i componenti che, prendendo parte alla discussione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Quelli, invece, che si astengono dal prendere parte alla discussione e alla votazione, non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità delle sedute; essi devono darne preventivo avviso al presidente.

5. Nella votazione a scrutinio segreto, nella quale ciascun componente l’Assemblea depone nell’urna un numero di schede pari al numero delle quote di partecipazione, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare soltanto il quorum strutturale richiesto dalla legge o dallo statuto.

6.Della seduta dell’Assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del segretario dell’assemblea stessa.

7. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal segretario dell’assemblea.

ART. 9 – CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE. COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Il Consiglio d’Amministrazione è composto dal presidente e da sei membri, eletti a maggioranza assoluta di voti assegnati e sulla base di liste bloccate.

2. I membri del Consiglio d’Amministrazione sono scelti tra esterni all’assemblea e devono possedere i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale; gli stessi dovranno dimostrare, mediante apposito curriculum, un’adeguata esperienza tecnico-amministrativa.

3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede a una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.

4.È eletta la lista che ha conseguito il maggior numero di voti. La votazione avviene a scrutinio palese in rapporto alla rappresentatività del singolo componente l’assemblea.

ART. 10 – CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE. ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio d’Amministrazione attua gli indirizzi generali fissati dall’assemblea e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa. Riferisce annualmente all’Assemblea sulla propria attività.

2. Il Consiglio d’amministrazione adotta tutti gli atti di amministrazione e di gestione che non siano riservati agli altri organi consorziali ed in particolare:

- predispone il Piano programma, il Bilancio pluriennale, il Bilancio preventivo economico annuale ed il Conto consuntivo;

- elegge il Presidente ed il vice-Presidente, scelti fra i suoi membri;

- nomina il Direttore fissandone i relativi compensi.

ART. 11 – CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE. RIUNIONI

1. Il Consiglio d’Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro consiglieri.

2. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi almeno tre giorni prima della data dell’adunanza; in caso di urgenza, è ammessa la convocazione a mezzo telegramma, telefax o fonogramma.

3.Le riunioni sono valide quando sia presente la metà più uno degli amministratori in carica.

4. Le deliberazioni sono adottate validamente a maggioranza dei voti.

ART. 12 – DIMISSIONI

1. Le dimissioni dei singoli componenti del Consiglio d’Amministrazione devono essere rassegnate con lettera raccomandata della quale l’Assemblea deve prendere atto.

2. Le dimissioni possono essere comunicate anche oralmente nel corso di una seduta del Consiglio di Amministrazione e si considerano presentate il giorno stesso. In tal caso, le dimissioni vengono verbalizzate dal segretario.

ART. 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. REVOCA DEI COMPONENTI

1. L’Assemblea può stabilire, in ogni tempo e con deliberazione motivata, la revoca dei componenti il Consiglio di amministrazione, qualora si abbia motivo di ritenere che questi non ottemperino a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichino gli interessi del Consorzio, previa contestazione agli interessati dei rilievi e degli addebiti loro attribuiti e previo esame della loro difesa.

2. La proposta di revoca deve essere presentata da almeno un terzo dei componenti l’assemblea ed approvata con la maggioranza prevista dall’art. 7, secondo comma del presente statuto.

ART. 14 – CONTRO SUOLI ATTI

1. Tutte le deliberazioni dell’assemblea sono soggette al controllo di legittimità da parte del competente Comitato Regionale di Controllo.

ART. 15 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno.

2. Il Presidente:

a) rappresenta il Consorzio nei rapporti tra enti;

b) convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio d’Amministrazione;

c) vigila sull’applicazione dello Statuto nonchè sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari e sull’andamento del consorzio.

3. Il Presidente è sostituito dal vice presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 16 – lNCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

1. Per quanto riguarda le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti gli organi del consorzio si fa esplicito rinvio alla legislazione vigente in materia.

ART. 17 – INDENNITA’ E COMPENSI

1. Al Presidente e ai componenti dell’Assemblea consorziale e del Consiglio d’Amministrazione si applicano le disposizioni previste dalla legge 27 dicembre 1985 n. 816 in materia di indennità di carica, indennità di presenza nonché indennità di missione e rimborso spese di viaggio.

ART. 18 – ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE

1. La scelta del Direttore deve cadere su persona di comprovata esperienza professionale.

2.La nomina del Direttore può avvenire con le modalità di cui all’art. 51, quinto e sesto comma, della legge 142/90.

3. Al Direttore spetta:

- la rappresentanza legale del Consorzio, salvo quanto stabilito dall’art. 16, primo comma lett. a), ivi compresa la rappresentanza in giudizio previa autorizzazione del Consiglio d’Amministrazione;

- la responsabilità tecnico-gestionale della direzione e del coordinamento degli uffici e servizi;

- la direzione del personale e la decisione relativa all’applicazione di misure disciplinari inferiori alla sospensione;

- la formulazione di direttive ai dirigenti per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi;

- l’attuazione dei provvedimenti;

- la partecipazione alle sedute degli organi collegiali con funzioni referenti e di consulenza;

- la formulazione di proposte al Consiglio di amministrazione nelle materie di competenza dello stesso;

- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

- la stipulazione dei contratti, con possibilità di delega ad altro dirigente;

- gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento, secondo apposite disposizioni regolamentari.

4. Il Direttore è tenuto a controfirmare tutte le proposte di deliberazione sottoposte all’esame degli organi collegiali.

5. Il Direttore espleta le funzioni di segreteria degli organi collegiali.

ART. 19 – PERSONALE DEL CONSORZIO

1. Gli uffici e servizi sono organizzati secondo criteri di funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l’efficacia e l’efficienza dell’azione Amministrativa ed il buon andamento dell’amministrazione.

2. Il trattamento giuridico economico del personale del Consorzio corrisponde a quello previsto dalla vigente normativa per il personale degli enti locali.

3. La copertura dei posti di responsabile di servizio potrà avvenire con le modalità previste dai commi 5 e 6 dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142.

ART. 20 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. L’Assemblea consorziale elegge con voto limitato a due un collegio dei revisori composto da tre membri.

2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:

    1. uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, con funzioni di presidente;
    2. uno tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti;
    3. uno tra gli iscritti all’albo dei ragionieri.

3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienze, e sono rieleggibili una sola volta.

4. Non possono essere eletti revisori dei conti, e se eletti decadono:

- i consiglieri dei Comuni facenti parte del Consorzio;

- i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell’Assemblea e del Consiglio di amministrazione;

- coloro che sono legati ad un Ente facente parte del Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza;

- coloro che hanno stabili rapporti commerciali col Consorzio;

- coloro che hanno liti pendenti con lo stesso.

5. I revisori si riuniscono almeno ogni trimestre e possono assistere, in veste consultiva, alle sedute dell’assemblea e del consiglio di amministrazione.

6. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.

7. Il Collegio dei revisori, in conformità allo Statuto e al Regolamento, collabora con l’assemblee. nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

8. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

9.I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferiscono immediatamente all’assemblea.

ART. 21 – FINANZE

1. Per la fase iniziale dell’attività del Consorzio, viene costituito un fondo di dotazione a carico dei Comuni consorziati, pari a Lire 300 per abitante.

2. Alle spese di gestione si provvede con la partecipazione finanziaria obbligatoria che verrà stabilita a carico di ciascuna Amministrazione consorziata dall’Assemblea in sede di approvazione del Bilancio, secondo quote percentuali determinate in base alla popolazione servita di ciascun Ente consorziato, con le modalità previste dal precedente art. 5.

3. Ogni tre anni si procederà alla revisione delle quote di partecipazione, tenendo conto della variazione della popolazione residente; tale adempimento potrà comunque essere effettuato in ogni tempo in presenza di circostanze eccezionali, su richiesta del Comune interessato.

4. Il Consorzio provvederà alle spese di investimento mediante: i fondi all’uopo accantonati; eventuale incremento del fondo di dotazione, di cui al primo comma del presente articolo, conferito dagli Enti consorziati; contrazione di mutui; contributi statali, regionali o di altri Enti pubblici di cui potranno beneficiare le opere, le iniziative da realizzare e i servizi da gestire.

5. Gli Enti associati si impegnano a provvedere sempre alla copertura degli eventuali costi sociali dei servizi erogati dall’Ente.

6. Qualora un Comune consorziato non effettui il pagamento dei contributi previsti dal presente articolo, l’Ente di bacino, previa formale diffida, può sospendere l’erogazione del servizio e attivare la procedura di riscossione forzosa.

ART. 22 – SERVIZIO CASSA

1. Il Consorzio deve sempre funzionare con mezzi propri e con servizio cassa proprio, in modo distinto e separato dai singoli Enti consorziati.

2. I contributi degli Enti consorziati dovranno confluire nelle casse del Consorzio a trimestre anticipato.

ART. 23 – TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai capitali conferiti e da beni mobili ed immobili conferiti anche in tempi successivi dagli Enti consorziati.

2.Alla cessazione o in caso di scioglimento, il patrimonio del Consorzio verrà trasferito agli Enti consorziati in misura proporzionale alle quote.

ART. 24 – MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le modifiche al presente statuto devono essere approvate dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’art. 7, secondo comma, per la prima convocazione della stessa ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione.

ART. 25 – NORMA TRANSITORIA

1.In attesa della riorganizzazione del servizio di smaltimento dei R.S.U., rimangono invariati gli impegni contrattuali assunti dai Comuni consorziati nei confronti di terzi.

ART. 26 – RICHIAMO ALLE LEGGI

1.Per quanto non regolamentato dal presente Statuto, si osservano le norme previste dalla vigente legge 08/06/90 n. 142, e dalle norme regionali e nazionali concernenti lo smaltimento dei rifiuti.